La legislazione in ambito civile e penale
In Italia, a partire dal 1989, il detective privato è stato inserito nel Nuovo Codice di Procedura Penale in qualità di Consulente Tecnico di Parte (CTP). Infatti il Decreto Legislativo n. 271 del 28 luglio 1989 denominato “Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale” ha previsto la nomina di un consulente tecnico della difesa sopperendo ad una mancanza legislativa di disposizioni in tal senso. Con la successiva Legge n.397 del 2000 si è arrivati a stabilire che “[…] il difensore, a mezzo di sostituti o di consulenti tecnici, ha la facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito […]”, e al comma 1 si spiega che tale attività “[…] può essere svolta, su incarico del difensore, da investigatori privati autorizzati”. Da questo punto in poi l’investigazione privata è entrata di diritto nelle indagini difensive penali e l’investigatore privato può essere nominato Consulente Tecnico di Parte (per la difesa o l’accusa). Il CTP può essere nominato anche nell’ambito dei processi civili e in questo caso le norme sono stabilite dall’Art. 201 del Codice di Procedura Civile.
Il Consulente Tecnico di Parte a fianco dell’avvocato.
L’investigatore privato, regolarmente autorizzato dall’Autorità Prefettizia, è diventato una figura ausiliare dell’avvocato difensore che potrà avvalersi del suo supporto in tutte le fasi del processo. Quando il consulente tecnico lavora per una delle parti in causa si parla di CTP ossia Consulente Tecnico di Parte. Il CTU invece è il Consulente Tecnico d’Ufficio, ossia colui che collabora con il Giudice fornendo dettagliate Consulenze Tecniche d’Ufficio. Sia il CTP che il CTU sono liberi professionisti solitamente iscritti al relativo Albo di appartenenza. Con l’ausilio del CTP, l’Avvocato difensore avrà la possibilità di raccogliere elementi di prova a favore del proprio assistito.
Il detective privato come Consulente Tecnico di Parte
Il CTP, come abbiamo visto, può appartenere a diversi ordini professionali. Può essere un criminologo, un grafologo, un biologo, un informatico forense, uno psicologo o uno psichiatra e può anche essere un investigatore privato. In particolar modo nei processi penali la figura del detective privato può svolgere un ruolo determinante nello svolgimento processuale. Infatti, il detective, nel corso del giudizio potrà essere ascoltato come testimone (Art. 194 del Codice di Procedura Penale) oppure come testimone indiretto (Art. 195 del Codice di Procedura Penale) o come Consulente Tecnico di Parte (Art. 501 del Codice di Procedura Penale).